pubblicità online

www.arealavoro.org domenica 5 febbraio 12 - 12:08
pubblicità online
   | Forum Network www.eagenews.it
  Home | Imprenditoria giovanile | Imprenditoria femminile | Società | Professionisti | Partita Iva e Redditi Email | arealavoro di Laura Perconti
Master e Università
Stage e tirocini
Aziende Lavoro
Offerte di lavoro online
Offerte lavoro x regione
Cerca nel sito





Speciale network

Ecodelcinema
Per la pubblicità su questo sito


Approfondimento
sugli argomenti

La vertenza: quando e come promuoverla con l'aiuto dei sindacati


La vertenza di lavoro è anche detta denuncia di controversia di lavoro ed è l’iniziativa che intraprende il lavoratore per veder riconosciuti i propri diritti qualora il datore di lavoro non li rispetti.

Quali sono i casi principali in cui promuovere una vertenza?

  • In casi di anomalie relative alla retribuzione. Ne sono esempi il mancato pagamento dello stipendio mensile, l’incentivo a firmare una busta paga con importo diverso da quello percepito, l’incoraggiamento a sottoscrivere rinunce o fogli in bianco. Vedi Calcolo Retribuzione.
  • In casi di anomalie relativi a ferie e permessi. Ad esempio se il lavoratore non ne ha usufruito nella misura in cui ne aveva diritto o non percepisce alcuna retribuzione. Vedi orario di lavoro.
  • Nei casi di malattia o infortunio. Se al lavoratore non sono state riconosciute in tutto o in parte tali indennità.
  • In caso di astensione obbligatoria o facoltativa per maternità. Se il lavoratore non ha percepito in tutto o in parte di tale indennità.
  • In caso di anomalie relative alle ore di straordinario. Se il lavoratore non ha percepito il relativo compenso.
  • In caso in cui il lavoratore sia stato licenziato senza preavviso e non ha percepito la relativa indennità sostitutiva.
  • Se il lavoratore non ha percepito il pagamento del trattamento di fine rapporto.

La vertenza è di diverse tipologie a seconda della natura del diritto leso al lavoratore. Esiste la vertenza in campo economico (es. mancata retribuzione), normativo (es. anomalie nel contratto di lavoro), licenziamento (es. mancato preavviso e non riconoscimento dell’indennità sostitutiva) o di altro genere.

L’iter della procedura da seguire in caso di vertenza sono:

  • Prima di tutto è bene sapere che la vertenza può essere promossa durante o al termine del rapporto di lavoro.
  • Il lavoratore che non riesce a veder riconosciuti i propri diritti dopo aver sollecitato il proprio datore di lavoro può rivolgersi al sindacato di categoria. Il quale dopo aver raccolto informazioni e prove (ad es. prospetti paga, testimoni e libretto di lavoro), effettua i computi delle spettanze economiche.
  • Il lavoratore o il sindacato , o altro soggetto prende contatti con il datore di lavoro per promuovere il rispetto delle leggi e del contratto.
  • Il sindacato convoca il datore di lavoro presso l’ufficio del lavoro per promuove il tentativo di conciliazione e di transazione. Questi ultimi sono dei metodi alternativi per risolvere le controversie attraverso l’intervento di un terzo neutrale e qualificato.

Se la conciliazione riesce, il collegio di conciliazione costituito presso l’ufficio del lavoro redige un verbale sottoscritto dalle parti in cui appaiono gli elementi della conciliazioni oppure formula una proposta.
Se la conciliazione non riesce si ha il ricorso giudiziario. Il sindacato trasmette la pratica ad un legale convenzionato.

Il costo della procedura della vertenza di lavoro consiste nell’iscrizione al sindacato e al corrispettivo spese.

I tempi e i termini della vertenza. La vertenza va in prescrizione dopo 5 anni da:

  • la data di cessazione del rapporto di lavoro, per le aziende fino a 15 dipendenti;
  • giorno o mese di maturazione della retribuzione richiesta, per le aziende con più di 15 dipendenti.



Pagine correlate Diritti Lavoratore


Commenti e opinioni

Scrivi il tuo commento sulla pagina
'La vertenza: quando e come promuoverla con l'aiuto dei sindacati '


Il tuo nome (facoltativo)


Contatti

Per contattare la redazione del sito Arealavoro scrivere all'indirizzo email perconti.laura@gmail.com

Link e bibliografia
Link utili per approfondire il tema Diritti Lavoratore Lavoro e famiglia

Segnala un sito/link di approfondimento
 

Per la Pubblicità internet su questo network

Abbonati ai FEED

Enti a tutela

Tutela del Lavoratore

Ministero del Lavoro

Ispettorato del lavoro

Ispettorato Roma

Direzione Provinciale

Direzione Regionale

Sindacato

Sindacati Roma

Giudice lavoro

Consulente lavoro

CNEL

Centro per l'impiego

CGIL

CISL

UIL

Tutele Lavoratori

Vertenza di lavoro

Categorie protette

Lavoro disabili

Lavoro nero

Lavoro infantile

Mobbing

Demansionamento

RSPP

Polizza casalinghe

Diritto del lavoro

Diritto lavoro

Fondo morti lavoro

Mobbing sul lavoro

Altre pagine
sugli argomenti




Abbonati ai FEED

Contratto di lavoro

Contratto di lavoro

Lavoro subordinato

A tempo determinato

A tempo indeterminato

Indeterminato

Parasubordinato

Contratti parasubordinati

Contratto determinato

Lavoro tempo determinato

Apprendistato

App. professionalizzante

Contratti atipici

Somministrazione lavoro

Lavoro occasionale

Lavoro intermittente

Contratto inserimento

Contratto con P.I.

Staff-leasing

Job sharing

Lavoro ripartito

Telelavoro

Buoni lavoro occasionale

Aprire Srl

Newsletter

 Network News
04/02/2012
Il Sei Nazioni degli altri, Scozia vs Inghilterra 6-13

04/02/2012
Eccellenza, rinviata anche Calvisano-Petrarca

Canali Network

 


  portale di Laura Perconti (LAVORO) pagina pubblicata in 1 secondi
Note Legali: questo sito web è di proprietà di Laura Perconti a cui va la piena e unica responsabilità dei contenuti testuali e grafici pubblicati sul sito - email perconti.laura@gmail.com -
dati e generalità del proprietario del presente dominio sono disponibili pubblicamente presso l'ente internazionale di registrazione domini.
Alcune foto presenti sul sito sono state prese da Internet e quindi valutate di pubblico dominio
Per chiedere la rimozione di foto o contenuti scrivere alla redazione del sito - Il network a cui il sito è affiliato non è responsabile dei contenuti pubblicati sui singoli siti.
 Network Eage - www.eagenews.it | enciclopedia online | sito ospitato su eagenews con accordo di network