Eccoci dunque con un altro approfondimento di AreaLavoro. Facci sapere nei commenti se lo troverai interessante. Il CCNL Contratto di commercio, rinnovato dal 1 gennaio 2011 fino al 31 dicembre 2013, dedica un intero titolo alla disciplina della maternità, definendone l’intero quadro normativo in termini di diritti, retribuzione, permessi e astensione dalla prestazione lavorativa.
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È opportuno ricordare che, per poter beneficiare della tutela prevista dalla legge 1204/71, le lavoratrici madri sono tenute a presentare al datore di lavoro il certificato sanitario di gravidanza, nonché, entro 30 giorni dal parto, il certificato di nascita del bambino rilasciato dall’Ufficio dello Stato Civile.
Congedo per maternità e conservazione del posto di lavoro
Il Titolo XV del Contratto di Commercio su “Gravidanza e puerperio” sancisce, all’art. 121- Astensione dal lavoro, che in caso di maternità le lavoratrici possano congedarsi dal lavoro per i seguenti periodi di tempo:
a. a partire dai due mesi che precedono la data del parto così come indicata nel certificato medico di gravidanza
b. per il periodo che intercorre tra la data presunta del parto e il parto stesso
c. per i tre mesi che seguono il parto
d. per un ulteriore periodo di sei mesi successivo ai primi tre (sette mesi per le “lavoratrici madri addette a lavori pericolosi, faticosi e insalubri”)
e. per un ulteriore numero di giorni non goduti qualora il parto si verificasse in data anticipata rispetto a quella recata dal certificato
Divieto di licenziamento
Il Contratto di Commercio nel titolo sulla maternità stabilisce altresì il divieto di licenziamento dalla posizione lavorativa a favore della donna durante l’intero periodo della gestazione e fino al compimento del primo anno di età del nascituro, salvo eccezioni previste dalla legge stessa (licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività dell'azienda, etc.). Gli stessi diritti attribuiti alla donna in gestazione spettano al padre del nascituro (congedo parentale) durante tutto il periodo della maternità.
Retribuzione e permessi
L’entità della retribuzione per la donna in maternità nel Contratto di Commercio varia durante le diverse fasi del congedo. La retribuzione, a carico dell’INPS e anticipata dal datore di lavoro, viene corrisposta nella misura dell’80% durante i mesi di congedo obbligatorio (lettere a, b, c), e del 30% durante il congedo facoltativo (lettera d).
Il calcolo pensione e TFR per la maternità
Tutti i periodi di congedo, sia obbligatorio sia facoltativo, vengono computati nel calcolo dell’anzianità di servizio a fini pensionistici e del TFR, nel caso del congedo obbligatorio anche per il calcolo di ferie e mensilità supplementari. Non dà diritto a ricevere alcuna indennità il periodo che intercorre tra la data della sospensione della prestazione di lavoro e la presentazione del certificato di maternità, pur essendo considerato valido ai fini del calcolo dell’anzianità.
Aggiornamenti 2014
Sono previste delle modifiche a favore delle future madri per quanto riguarda questo capitolo. Infatti si potranno contare anche i mesi della maternità come durata dell’accordo contrattuale, se le donne in questione rimangono incinte. Inoltre, se l’azienda deciderà in futuro di assumere, queste persone avranno la precedenza, ossia un diritto di prelazione, rispetto a tutte le altre.
Tutte le novità potrebbero subire modifiche fino a che non sarà varato in maniera definitiva il cosiddetto Jobs Act, la riforma del mercato del lavoro promossa dal Presidente del Consiglio Renzi. Il premier vuole dare una grande sterzata a questo settore, semplificando le forme contrattuali che passerebbero da quaranta a quattro/cinque, incentrando la riforma sul contratto a tutele crescenti e modificando gli ammortizzatori sociali con particolare rilievo anche alle indennità per la nascita dei figli. Attualmente, infatti, per quest’ultimo ambito, le madri del settore autonomo sono parecchio svantaggiate rispetto alle colleghe che lavorano con un contratto dipendente. Il Jobs Act punta infatti a uniformare i due settori per quanto concerne le tutele, integrando i sostegni per la gravidanza anche alle donne che lavorano nel settore autonomo, che come detto in precedenza, godono di meno diritti rispetto alle lavoratrici dipendenti.
Nel progetto di riforma, c’è anche una maggiore flessibilità in termini lavorativi alle madri attraverso l’aiuto del telelavoro. Inoltre, un’altra novità potrebbe essere rappresentata dalla tax credit, ossia una sorta di incentivo femminile per quelle famiglie che risultano essere al di sotto di una certa soglia di reddito.
Come rientrare a lavoro dopo la gravidanza?
Riveste molta importanza il rientro a lavoro della madre che ha appena avuto la nascita del proprio figlio o figlia. Da tenere in considerazione soprattutto le condizioni psicologiche della donna e per questo motivo sul web si trovano dei manuali con dei consigli da seguire a chi rientra sul posto di lavoro dopo questo periodo. Si va dalla nuova organizzazione della propria vita (lottando inizialmente con i sensi di colpa) alla scelta di dare la priorità alle cose più giuste, dalla decisione di lasciare il bambino a persone affidabili a creare una vita che sia fatta di routine e abitudini, dall’accettare i consigli e gli aiuti delle persone più vicine fino a mantenere uno stato d’animo positivo per il più tempo possibile.