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Annualmente arriva il periodo in cui bisogna effettuare la dichiarazione dei redditi e fornire alle autorità statali tutte le informazioni circa i compensi di diversa natura percepiti durante l'anno precedente. Per adempiere a questo obbligo, alcuni fanno ricorso al supporto di qualche studio di commercialisti, altri preferiscono invece l'aiuto dei cosiddetti Caf (o Centri di Assistenza Fiscale) presenti diffusamente in tantissime città e paesi della penisola, mentre altri ancora possono usufruire di uffici preposti all'interno della stessa azienda in cui lavorano.

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Senza il supporto di tali professionisti, spesso il compilare la dichiarazione non risulta facile, soprattutto per quanto riguarda alcune voci particolari da dichiarare all'interno dei moduli appositi. Un esempio può essere quello riferibile ai cosiddetti "redditi diversi", cioè quelle entrate o compensi che un soggetto percepisce ma, come vedremo meglio in seguito, non appartenenti ai tradizionali introiti da lavoro dipendente o autonomo. In cosa consistono quindi tali compensi particolari, cosa prevede la normativa in proposito e come dichiararli?

Proviamo a rispondere a tali questioni, partendo dalla legislazione e dalla norme specifiche di riferimento presenti in Italia, per poi indicare il più chiaramente e dettagliatamente possibile quale tipologia di entrate rientrano in questa fattispecie particolare. Scopriremo come la dovranno utilizzare, ad esempio, coloro che hanno ottenuto delle vincite al lotto oppure coloro che sono eredi di persone che hanno scritto un libro e ne percepiscono i compensi per i diritti d'autore o, ancora, gli sportivi dilettanti che ricevono premi in denaro. Andiamo a vedere quindi tali redditi diversi.

redditi diversi non fanno parte delle grandi categorie di guadagno quali:

  • Redditi di impresa;
  • Di lavoro autonomo;
  • Di lavoro dipendente.

redditi diversi – date le caratteristiche particolari – non sono riconducibili ad una categoria tipica di redditi. Non esiste una definizione legislativa di “redditi diversi”, bensì una casistica e individuazione tipizzata di natura eterogenea e puntuale. L’art 67 – ai fini di una semplificazione – raggruppa i redditi diversi in tre macro-categorie: le plusvalenze (immobiliari o derivanti da attività finanziarie); i redditi da attività occasionali e i “redditi diversi” quali le vincite alle lotterie. Vediamo nello specifico di cosa si tratta.

Classificazione dei redditi diversi

Prima della riforma del Testo Unito, per redditi diversi si intendevano tutti quei redditi non riconducibili o collocabili nelle altre categorie specificate dal Legislatore. In seguito alla riforma, per redditi diversi si intendono tutti quelli espressamente elencati in forma analitica dal legislatore e che sono soggetti a tassazione specifica. Come si è accennato. I redditi diversi sono suddivisibili in tre macro-categorie:

  • le plusvalenze derivanti da investimenti immobiliari o da attività finanziarie, ivi inclusi il trading online;
  • redditi da attività occasionali;
  • “redditi diversi”.

Dei redditi diversi veri e propri fanno parte:

  • Redditi derivanti da immobili posseduti all’estero secondo l’articolo 67, comma 1, lettera f). Poiché gli immobili detenuti all’estero non sono soggetti alla tassazione immobiliare italiana (IMU, TASI e TARI), sono tuttavia rilevanti ai fini di ipotesi di plusvalenze generate dalla loro cessione o altra forma di investimento, in quanto il testo unico non dispone l’imposizione fiscale solo sulle plusvalenze generate dagli immobili situati solo in Italia.
  • Brevetti e opere dell’ingegno, secondo l’art. 67, comma 1 lettera g). Si tratta di quei redditi generati dall’impiego a scopi economici di opere dell’ingegno, brevetti industriali, formule, processi, informazioni ed esperienze maturate in campo industriale, scientifico o commerciale. I redditi generati da brevetti e opere dell’ingegno cessano di rientrare nella categoria di lavoro autonomo e confluiscono in quella di redditi diversi quando l’impiego dell’opera avviene:
    • Eredi o legatari del brevetto o opera di ingegno in quanto aventi causa a titolo gratuito da parte dell’autore o dell’inventore;
    • Soggetti che hanno acquistato i diritti di autore per l’utilizzo dell’opera stessa, ma al di fuori dell’esercizio proprio di impresa.
  • Entrate  da affitto, usufrutto e sublocazione dei beni, ivi incluso la concessione di veicoli, macchine e l’affitto o l’usufrutto di aziende. In quest’ultimo caso, bisogna considerare anche il caso di affitto o concessione in usufrutto di un’azienda individuale poiché l’attività non si considera svolta in esercizio di impresa e pertanto il guadagno relativo derivante dall’affitto dell’attività è considerato come “reddito diverso”, la cui plusvalenza si calcola effettuando la differenza tra il corrispettivo conseguito – al netto degli oneri accessori – e il costo non ammortizzato.
  • Cessione di un’azienda da parte di eredi o donatori secondo quanto definito dall’art. 67, comma 1 lettera h-bis) del TUIR. In particolare, gli introiti sono generati dalle plusvalenze realizzate dalla cessione – totale o parziale – delle aziende acquisite in sede di successione o donazione da parte di familiari.
  • Redditi diversi generati dai beni concessi in godimento ai soci e ai familiari.
  • Introiti occasionali (art. 67, comma 1 lettera i) del TUIR). All’interno di questa categoria occorre operare un’ulteriore differenziazione in:
    • derivanti da attività commerciali svolte in modo non abituale;
    • derivanti da lavoro autonomo non esercitato abitualmente;
    • derivanti da assunzione di obblighi di “fare, non fare, permettere”.

Nella specifica voce dei redditi occasionali si annoverano anche i redditi derivanti da collaborazioni nelle Associazioni sportive (art. 67, comma 1 lettera”m”) comprendenti i compensi ricevuti per collaborazioni coordinate e continuative stipulati con società sportive dilettantistiche non a scopo di lucro riconosciute dal CONI.

Per quanto riguarda la specifica delle entrate derivanti da obbligazioni di fare, non fare, permettere, si intende:

  • Obbligo di fare: l’impegno a effettuare una prestazione stabilita che solitamente non si è tenuti a effettuare;
  • Obbligo di non fare: l’impegno a non fare ciò che solitamente un soggetto è libero di fare, quindi si tratta sostanzialmente di astenersi dallo svolgere una determinata attività;
  • Obbligo di permettere: è il consenso che si rilascia a un determinato soggetto di fare o non fare un determinato lavoro.

La fiscalità e la tassazione dei redditi diversi: chiarimenti sull'impiego

redditi diversi

contribuenti che presentano il modello 730 e che devono integrare la dichiarazione dei redditi con l’aggiunta dei redditi diversi sono tenuti alla compilazione del quadro D del modello 730 che è destinato proprio alle specifiche tipologie dei redditi da capitale, redditi diversi (come elencati ne paragrafo precedente) e redditi soggetti a tassazione separata. Per la compilazione del quadro D modello 730 è necessaria la Certificazione Unica (CU) in cui si riportano oltre ai dati relativi ai redditi di lavoro dipendente, assimilati e pensioni, anche quelli relativi ai introiti da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Il documento di certificazione unica deve essere obbligatoriamente rilasciato dai rispettivi sostituti di imposta entro il 28 febbraio di ogni anno.

Il quadro D del modello 730 è strutturato in modo tale da poter indicare tutte le tipologie di redditi diversi e si divide in due sotto riquadri o sezioni:

  • Sezione 1 – Entrate di capitale, lavoro autonomo e redditi diversi suddivisi a loro volta nelle categorie:
    • D1 Utili e altri proventi equiparati;
    • D2 Altri di capitale;
    • D3 derivanti da attività assimilate al lavoro autonomo;
    • D4 Redditi diversi;
    • D5 derivanti da attività occasionale o da obblighi di fare, non fare e permettere.
  • Sezione 2 – Entrate soggette a imposte separate  che sono suddivisi in:
    • D6 entrate percepiti da eredi e legatari;
    • D7 Imposte e oneri rimborsati e altri guadagni a tassazione separata.

Alcuni utili chiarimenti

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Una delle macro aree in cui sono suddivisi i redditi diversi è quella riguardante le cosiddette plusvalenze. In generale, con quest'ultimo termine s'intende quel denaro derivante dall'acquisto e successiva vendita di un prodotto o bene di tipo immobiliare o mobiliare, da cui derivi un incremento di valore degli stessi (e quindi una sorta di "guadagno"). Una plusvalenza si ha quando, ad esempio, si acquista un terreno a 10.000 Euro e poi lo si vende successivamente a 15.000 Euro. Tale differenza di 5.000 Euro è considerata una plusvalenza appunto e va pertanto dichiarata.

Medesimo discorso è possibile farlo anche con azioni o titoli finanziari acquistati e subito dopo rivenduti. Un esempio di questo genere può essere fatto col cosiddetto trading online, cioè con la compravendita di prodotti finanziari effettuata attraverso piattaforme specifiche su internet e quindi online appunto. In questo caso, una delle operazioni che è possibile effettuare è proprio l'acquisto e la vendita di tali prodotti, al fine di ottenere dei profitti e quindi un guadagno. Tutti i profitti ottenuti attraverso il trading online devono essere pertanto dichiarati.

Autore: Laura Perconti

Immagine di Laura Perconti

Laureata in lingue nella società dell’informazione presso l'Università di Roma Tor Vergata, Laura Perconti segue successivamente un Corso in Gestione di Impresa presso l'Università Mercatorum e un Master di I livello in economia e gestione della comunicazione e dei nuovi media presso l'Università di Roma Tor Vergata.

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