Il termine Job Sharing indica un tipo di contratto di lavoro atipico caratterizzato dalla condivisione dell'attività lavorativa tra due o più soggetti; questi ultimi infatti si suddividono le fasce lavorative di un impiego full time. I soggetti che "collaborano" al rapporto definito Job Sharing sono di solito due, mentre le fasce orarie lavorative sono due o più di due.
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Rapporto di lavoro con l'azienda
Lo Job sharing è differente dal contratto part- time, poichè è uno solo il rapporto di lavoro con l'azienda. I due o più soggetti hanno un obbligo comune nei confronti del datore di lavoro. Le caratteristiche principali dello Job Sharing che lo differenziano dal contratto di lavoro part- time sono:
- il job sharing implica un'unica obbligazione tra i soggetti- lavoratori nei confronti del datore di lavoro, i coobligati quindi devono essere legati da un forte rapporto di fiducia l'un l'altro tale da consentir loro di impegnarsi nei confronti di terzi (azienda);
- i lavoratori devono indicare la ripartizione dell'attività al datore di lavoro. Tale ripartizione deve essere comunicata all'azienda sia in percentuale che nel dettaglio (il giorno, il mese e l’anno). I coobligati devono anche definire la possibilità o meno di modificare questa percentuale in futuro.
Informare il datore
Job Sharing significa letteralmente condivisione del lavoro. Per tale ragione i lavoratori devono informare il datore di lavoro, con cadenza almeno settimanale, della distribuzione dell’orario di lavoro e in caso di assenza di uno dei lavoratori, il datore di lavoro può pretendere l’adempimento dell’intera prestazione dall’altro, senza corrispondere maggiorazioni per lavoro straordinario.
I punti di forza
Questa particolare forma contrattuale ha l’obiettivo principale di rendere più semplice la conciliazione delle ore dedicate al lavoro con quelle delle propria vita, in modo da poter contare su lavoratori meno stressati e felici, soprattutto che l’azienda sia andata incontro alle esigenze dei suoi dipendenti. Un lavoratore sereno è in grado di svolgere al meglio la sua attività lavorativa rispetto ad uno che invece ha mille problemi, legati in particolar modo alla gestione del rapporto vita-lavoro e quindi anche l’azienda che propone questo tipo di contratto ne trae i suoi vantaggi. Il Job Sharing conosciuto anche con il nome di lavoro ripartito può essere usato da tutti i lavoratori, ad eccezione di quelli che lavorano nella pubblica amministrazione. Questo particolare genere di contratto deve avere delle specifiche caratteristiche, che sono riportate nell’elenco che segue.
- E’un contratto subordinato e deve contenere obbligatoriamente tutti gli elementi che caratterizzano la forma contrattuale subordinata. Inoltre deve essere redatto in forma scritta.
- Deve contenere i dati anagrafici dei due lavoratori coinvolti, la prestazione svolta da entrambi e la divisione delle ore lavorative.
- Deve indicare le varie misure di sicurezza e tutela del lavoratore usate.
- Può avere una durata determinata o essere a tempo indeterminato.
E’importante sapere che per quanto riguarda la retribuzione mensile, i lavoratori coinvolti devono ricevere lo stesso trattamento economico dei colleghi che svolgono la stessa mansione e hanno lo stesso livello. Naturalmente la retribuzione è proporzionale alle ore lavorative prestate.
La suddivisione lavorativa
Il datore di lavoro non può nella maniera più assoluta intervenire nella ripartizione delle ore lavorative, che sono a cura dei due lavoratori. Di seguito sono illustrate le principali regole che i due lavoratori sono tenuti a rispettare.
- La suddivisione del lavoro può essere verticale o orizzontale. Nel primo caso i due lavoratori possono ad esempio lavorare una settimana, un mese o addirittura un anno per uno. Nel secondo caso invece possono darsi il cambio nella stessa giornata.
- I due lavoratori possono decidere autonomamente di scambiarsi i turni lavorativi, in base alle loro necessità.
- Le eventuali sostituzioni non possono essere eseguite da terzi.
- I due lavoratori sono considerati dall’azienda un’unica unità lavorativa.