Il rapporto di lavoro sancito da un contratto a progetto è sospeso nel caso di malattia o infortunio del lavoratore o durante la gravidanza attraverso l’aspettativa per maternità.
In questi casi il lavoratore è obbligato ad inviare al datore di lavoro un certificato che attesti i motivi che lo rendono indisponibile e la durata del periodo in cui non svolgerà il suo lavoro.
Cosa si intende per maternità
La maternità indica l’astensione obbligatoria, diritto a tutela delle lavoratrici in “dolce attesa” che consiste nell’astenersi dal lavoro per i seguenti periodi:
- durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto,
- nei 3 mesi successivi al parto.
E’ bene saper che anche le lavoratrici assenti o sospese dal lavoro senza retribuzione per:
- aspettativa per fatti personali;
- sciopero;
- altri motivi.
Il contratto in caso di gravidanza
In caso di gravidanza il co.co.pro. segue i criteri sanciti dal DM del 4 aprile 2002 per i co.co.co.
Tale normativa prevede che le collaboratrici iscritte alla gestione separata dell'Inps abbiano diritto (facoltativo) a una indennità per i 2 mesi antecedenti la data del parto e per i 3 mesi successivi alla nascita del bambino.
Assicurazione e maternità
Sotto l’aspetto assicurativo, le tutele delle lavoratrici dipendenti e delle lavoratrici con contratto a progetto coincidono. La differenza tra i due tipi di contratto emerge sotto l’aspetto retributivo, poiché le lavoratrici con contratto co.co.pro. hanno diritto a un indennizzo non superiore al 80 % del compenso complessivamente ricevuto nei 365 giorni precedenti il periodo di maternità, solo a condizione che la lavoratrice abbia versato contributi per almeno 3 mesi nell'anno precedente.
I problemi della maternità nel contratto a progetto
Pur garantendo la non sospensione del co.co.pro. attraverso una proroga automatica della durata del contratto per 180 giorni ed il mantenimento del posto di lavoro, la lavoratrice con contratto a progetto ha diversi problemi per vivere tranquillamente la sua maternità.
Nei contratti a progetto la breve durata del contratto e la ampia disparità di potere contrattuale fra datore e lavoratore spinge la lavoratrice a non abbandonare il posto di lavoro finché le è possibile.
Oltre al periodo diaspettativa per maternità, le mamme lavoratrici a progetto non godono di tutele come: l'astensione facoltativa dal lavoro, i congedi parentali, i permessi per malattia del minore.
Da tale analisi risulta chiaro quanto sia, per la maggior parte delle lavoratrici a progetto, difficile svolgere i propri compiti di madre con quelli di lavoro. La nascita di un figlio comporta sempre più spesso la conclusione o la drastica riduzione dell'impegno lavorativo.
Maternità in caso di disoccupazione
Se la dipendente ha diritto alle indennità di disoccupazione, ai trattamenti di mobilità, di cassa integrazione ordinaria o straordinaria, ella ha diritto all'indennità di maternità anche se il rapporto di lavoro è cessato da più di 60 giorni, a patto che all'inizio dell'astensione obbligatoria percepisca tali trattamenti.
Se nel caso più “sfortunato” la lavoratrice non abbia diritto all'indennità di disoccupazione (poiché negli ultimi 2 anni non ha lavorato in aziende soggette a tale obbligo assicurativo) ella ha diritto all'indennità di maternità se il contratto di lavoro non è cessato da più di 180 giorni dall'inizio dell'astensione obbligatoria e nel biennio precedente risultino o dovuti a suo favore almeno 26 contributi settimanali nell'assicurazione obbligatoria per maternità.