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Astensione obbligatoria: un diritto delle mamme lavoratrici


L’astensione obbligatoria è un diritto a tutela delle lavoratrici in “dolce attesa”. E’ un diritto della donna godere dell’astensione obbligatoria:
• durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto,
• nei 3 mesi successivi al parto.

L’articolo 12 della legge del 28 marzo 2000 stabilisce la possibilità per la futura mamma di decidere di lavorare fino all’ottavo mese di gravidanza. In tal caso il periodo di astensione obbligatoria sarà di un mese prima del parto e quattro mesi dopo la nascita del bimbo.

Prima del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, la futura mamma dovrà presentare agli uffici INPS e al datore di lavoro i seguenti documenti:
• la domanda per corrispondere l’indennità di maternità, completa della data di inizio dell’astensione obbligatoria, come prevista dall’articolo 15 della legge n.1204/71 e successive modifiche,
• il certificato medico di gravidanza redatto su apposito modulo in dotazione alla ASL indicante, fra l’altro, il mese di gestazione (alla data della visita) e la data presunta del parto.

In caso di parto prematuro, la legge 53/2000 ha stabilito che l’astensione obbligatoria debba comunque essere di 5 mesi. Quindi qualora la lavoratrice- mamma non abbia goduto del periodo pre-parto di due mesi, potrà aggiungere ai 3 mesi post-partum i giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto, nel limite massimo di 5 mesi. In caso di parto prematuro la lavoratrice deve presentare il certificato attestante la data del parto entro 1 mese dall’evento.
La flessibilità dell’astensione obbligatoria dal lavoro per le gestanti può essere esercitata solo nel caso in cui sia un ginecologo del SSN che un medico competente per la salute nei luoghi di lavoro attestino che tale scelta non pregiudichi la salute della gestante e del bambino.

Il diritto all’astensione obbligatoria è riconosciuto anche alle lavoratrici a domicilio e alle colf.
L’astensione obbligatoria post-partum è stata estesa anche al padre lavoratore nel caso in cui l’assistenza della madre al neonato sia diventata impossibile per morte o grave infermità o nel caso il padre abbia l’affidamento esclusivo della prole.



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