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Maternità e scadenza contratto


In caso di scadenza del contratto di lavoro (a tempo determinato), una lavoratrice ha diritto all’indennità INPS per la maternità anticipata o obbligatoria, in base a quanto sancito con la circolare ministeriale del 1 dicembre 2004.

L’indennità di maternità in caso di scadenza del contratto viene riconosciuta in modalità differenti in base al fatto che il rapporto di lavoro si sia concluso da più di 60/120 giorni o meno. Infatti il parere espresso dal Consiglio di Stato n. 460/2003 distingue differenti casi. E’ bene sapere che, in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 405/2001 il diritto all'indennità di maternità viene riconosciuto anche nei casi di licenziamento per giusta causa, a seguito di colpa grave della lavoratrice, verificatasi nei periodi di congedo per maternità.

Maternità e contratto scaduto da meno di 60 giorni rispetto alla data presunta del parto

Per il computo dei 60 giorni, non vengono calcolate eventuali assenze per:

- malattia o infortunio sul lavoro,

- eventuali periodi di congedo parentale o per malattia del bambino relativi ad una precedente maternità o per accudire minori in affidamento,

- il periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto part-time di tipo verticale.

In tal caso di contratto scaduto da meno di 60 giorni rispetto alla data presunta del parto,la lavoratrice usufruisce dell'astensione obbligatoria (tre mesi dalla nascita del bambino).

Maternità e contratto scaduto da oltre 60 giorni rispetto alla data presunta del parto

In caso in cui il contratto sia scaduto da più di 60 giorni dall’inizio del congedo per maternità, l’indennità di maternità è riconosciuta dall’INPS qualora la lavoratrice risulti, alla data di inizio del congedo di maternità, in godimento del trattamento di disoccupazione. Cị prevede la sostituzione dell'indennità di maternità con il trattamento di disoccupazione. Stessa procedura per la lavoratrice che gode dell’indennità di mobilità.

Nei casi di scadenza del contratto da più di 60 giorni la data presunta del parto e entro 120 giorni con congedo anticipato per condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli per la madre o il bambino (TU art. 17 comma 2, lett. b/c) o astensione anticipata per gravi complicanze della gravidanza o forme morbose aggravate dalla gravidanza stessa (TU art. 17 comma 2, lett. a), la lavoratrice usufruisce dell'anticipazione dell'interdizione fino alla fine del contratto di lavoro,a cui segue il diritto dell’indennità per il congedo obbligatorio (fino a tre mesi dalla nascita del bambino).

Maternità e contratto scaduto da oltre 120 giorni rispetto alla data presunta del parto

In caso in cui il contratto sia scaduto da più di 120 giorni dall’inizio del congedo per maternità:

- con congedo anticipato per gravi complicanze della gravidanza o forme morbose aggravate dalla gravidanza stessa (TU art. 17 comma 2, lett. a) si usufruisce della maternità anticipata e, se si verificano delle particolari condizioni mediche, anche dell’astensione obbligatoria fino ai tre mesi successivi il parto.

- Stesso iter per i casi in cui il contratto di lavoro sia scaduto da oltre 120 gg. e rientrante nell'anno precedente (es: contratto scaduto 1 dic 2009 parto previsto 30 giu 2010) la data presunta del parto con congedo anticipato per gravi complicanze della gravidanza o forme morbose aggravate dalla gravidanza stessa (TU art. 17 comma 2, lett. a).



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